Equa riparazione: il diritto a un adeguato risarcimento per un’eccessiva durata del processo

Equa riparazione: il diritto a un adeguato risarcimento per un'eccessiva durata del processo La lentezza della giustizia italiana in relazione alla durata dei processi civili, penali, amministrativi e tributari è un dato, purtroppo, ormai noto. Una situazione così drammatica da spingere la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a condannare lo Stato Italiano a corrispondere risarcimenti per violazione della ragionevole durata del processo in quasi il 100% dei casi. La Legge n. 89 del 24/03/2001, o Legge Pinto, ha introdotto, in Italia, il diritto al risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi (equa riparazione). La tutela giuridica nei casi di violazione del termine ragionevole di un processo consente di valutare e condannare a un'equa riparazione l'Amministrazione Pubblica. Uno strunemto efficace contro gli estenuanti tempi della Giustizia. Legge n. 89 del 24/03/2001 (visiona il testo integrale) Questa legge è la risposta effettiva agli esasperanti tempi processuali e prevede il diritto a un'equa riparazione del danno (patrimoniale e non patrimoniale) per tutti coloro che hanno subito un processo di durata eccessiva, ovvero superiore ai tre anni per il Primo Grado, ai due per l’Appello, a uno per la Cassazione. Ogni cittadino che ha subito un giudizio (di Primo Grado, di Appello o di Cassazione) di durata eccessiva (in pratica tutti coloro i quali hanno avuto la sventura di passare nelle aule dei Tribunali) può richiedere il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo entro sei mesi dalla conclusione dello stesso (dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva) e indipendentemente dall'esito positivo o negativo della sentenza. Il risarcimento accordato dalle Corti d’Appello, presso le quali viene depositato il relativo ricorso, è in media pari a € 1000,00 per ogni anno di ritardo: quindi, superiore ai tre se si tratta di un processo di Primo Grado, ai due se è di Appello, a uno se è in Cassazione. Ragionevole durata del processo La ragionevole durata di un processo viene quantificata in tre anni per il giudizio di Primo Grado, in due per l’Appello, in uno per quello di Cassazione. Oltre tale periodo, la durata diventa “irragionevole” e determina il diritto al risarcimento del danno indipendentemente dall’esito favorevole o meno del giudizio. Termine di decadenza per l’inizio dell’azione Il ricorso deve essere depositato entro sei mesi dal giorno in cui il giudizio è stato concluso: più precisamente, dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva. Danni risarcibili L'equa riparazione prevede il risarcimento di danni sia patrimoniali che non patrimoniali: In relazione ai primi, occorre dimostrare che il lungo iter processuale, di cui si lamenti l'eccessiva durata, abbia causato specifici danni al patrimonio (ad esempio, la perdita di reddito, ovvero l'impossibilità di acquisire proventi). Per quanto riguarda, invece, i danni non patrimoniali, la Corte di Cassazione si è adeguata alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale conferma che, in tema di equa riparazione, “ai sensi dell'art. 2, della Legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. In sintesi: poiché il danno non patrimoniale costituisce una conseguenza della violazione, è normale che l'irragionevole lunghezza di un processo produca, nella parte coinvolta, afflizioni, ansie, sofferenze morali che non occorre dimostrare. Le conseguenze non patrimoniali, quindi, possono ritenersi presenti senza il bisogno di alcuna prova relativa al singolo caso. Importo dell'indennizzo La giurisprudenza, in tema di equa riparazione, ha stimato il danno non patrimoniale nelle cifre comprese tra i 1000/1500 euro di indennizzo per ogni anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole del processo (ovvero, superiore ai tre anni se si tratta di Primo Grado, ai due nel caso di Appello, a uno se è in Cassazione).

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