Diversa valutazione deve riservarsi all’iscrizione nella Centrale
dei rischi con qualificazione “a sofferenza” che ha ben altyrta incidenza di quella in
Crif di “debitore inadempiente”, posto che essa – come si è già rilevato -
presuppone l’esistenza di uno stato di “insolvenza” o di una situazione ad essa
assimilabile. .Al riguardo, rileva l’illegittimità nel merito della predetta segnalazione
pregiudizievole, dalla quale può ritenersi sussistente un danno ingiusto di natura
non patrimoniale nei confronti del ricorrente, apprezzabile anche in via presuntiva.
Deve inoltre, ad avviso del Collegio, riconoscersi il diritto del ricorrente al
risarcimento del danno, avente natura patrimoniale, ascrivibile al tempo e alle
risorse impiegati per la tutela delle proprie ragioni, data la complessità delle
vicende che compongono la vertenza (v. in proposito, Dec. n.97 del 13/1/2012,
alla cui motivazione si rinvia).
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata
l’illegittimità, sotto i diversi profili sopra illustrati, dell’iscrizione nella CRIF e della
segnalazione a sofferenza nella Centrale dei rischi, dispone che l’intermediario
provveda alla cancellazione delle relative registrazioni, ove non vi abbia nel
frattempo già provveduto. Dispone altresì che l’intermediario provveda a risarcire il
ricorrente dei danni subiti, che liquida, in via equitativa, in complessivi € 2.000,00
(duemila).
dic 17